Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare la qualità ambientale, ecologica, estetica, florofaunistica e biologica delle aree del “Parco della Storga” in rapporto all’uso sociale, ricreativo ed educativo proprio di ciascuna di esse, in modo che la loro fruizione sia estesa alla totalità dei cittadini, i quali possono attivamente concorrere alla protezione ed alla valorizzazione del Parco.
Art. 1 – Oggetto Il Regolamento disciplina, in conformità alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del vigente PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale, n. 25/66401/2008 del 30.6.2008 e dei vigenti PPRRGG dei Comuni di Treviso e di Carbonera, l’accesso, la fruizione e la tutela del territorio del “Parco della Storga” (di seguito indicato per brevità “Parco”) di proprietà della Provincia di Treviso (di seguito indicata per brevità “Provincia”). Il Regolamento integra – per quanto applicabili – le norme contenute nella Legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di protezione della natura. Il Regolamento, limitatamente alle aree del Parco disciplinate, prevale su eventuali contrastanti norme dei regolamenti comunali, anche per la parte relativa alla misura delle sanzioni.
Art. 2 – Campo di applicazione Le norme del Regolamento si applicano a tutto il territorio del Parco, che comprende:
Art. 3 – Zonizzazione Al fine di garantire un livello di tutela adeguato alle componenti ambientali ed ecologiche presenti all’interno del Parco, viene istituito un sistema di zonizzazione per aree omogenee, come di seguito indicato e come individuato con specifica campitura nella cartografia allegata (sub ‘A’) al presente Regolamento:
In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la individuazione delle zone omogenee di cui al punto precedente ha validità per 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dell’entrata in vigore del presente Regolamento; eventuali modifiche della perimetrazione delle zone omogenee e/o delle norme e prescrizioni applicabili per ciascuna di esse rimane subordinata a specifica proposta, entro 6 (sei mesi) dal predetto termine, del competente Assessore, sentita la competente Commissione Consiliare. Per quanto riguarda la zona omogenea corrispondente al SIC – IT3240031 e sino all’adozione dello specifico Piano di Gestione redatto ai sensi della DGR n. 4241 del 30.12.2008 e s.m.i., trovano applicazione le norme ed i vincoli di cui alle zone omogenee A2 e B2. A seguito dell’adozione del predetto Piano di Gestione, (a Provincia procede, entro i successivi 6 (sei) mesi all’adeguamento del presente Regolamento.
Art. 4 – Utilizzazione del verde Il verde, i percorsi e le attrezzature pubbliche del Parco sono da tutti fruibili in permanenza, per il tempo libero e lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l’osservazione della natura.
Art. 5 – Criteri di comportamento Tutti sono tenuti a rispettare le formazioni boschive ed arbustive, le radure e le aree verdi ed i manufatti su di esse insistenti. Tutti sono, inoltre, tenuti a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano arrecare disturbo al normale uso del verde.
Art. 6 – Responsabilità Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, da minori o da inabili a lui affidati e da animali o cose di cui abbia la custodia.
Art. 7 – Limitazioni alla fruibilità La Provincia di Treviso può disporre la chiusura temporanea di determinate aree per la manutenzione e la realizzazione di interventi di gestione e cure colturali o per motivi di sicurezza. Può, inoltre impedire o limitare l’accesso del pubblico in aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari della vegetazione o l’insediamento e la nidificazione della fauna. Il verde pubblico gestito da Enti e Associazioni in regime di convenzione con la Provincia di Treviso è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal Concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella relativa Convenzione.
Art. 8 – La quiete del parco Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi. Sono vietati in particolare: gli schiamazzi, l’uso degli strumenti musicali e riproduttori amplificati, generatori di corrente non silenziati, ecc. Radio, televisione e simili possono essere ascoltati in cuffia o a volume tale da non recare disturbo agli altri frequentatori. Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate, con esclusione delle zone omogenee A1 e A2.
Art. 9 – Ambulanti E’ vietato effettuare la vendita ambulante di qualsiasi prodotto, o la prestazione di servizi o l’esercizio di giochi o di altre attività economiche in forma ambulante.
Art. 10 – Pubblicità E’ vietato apporre, anche temporaneamente, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo e natura. E’ vietato apporre o distribuire manifestini, locandine, avvisi, depliant o simili, senza l’autorizzazione della Provincia e al di fuori degli spazi a tal fine indicati nell’autorizzazione.
Art. 11 – Segnaletica E’ vietata la posa – in forma stabile e/o temporanea – ogni tipo di segnaletica, ad eccezione della segnaletica interna al Parco realizzata dalla Provincia, della segnaletica stradale e della segnaletica mobile per le manifestazioni autorizzate; quest’ultima deve essere rimossa a cura degli organizzatori. E’ vietato imbrattare con vernici o manifesti adesivi i manufatti e le attrezzature del Parco o appendere cartelli agli alberi.
Art. 12 – Costume I visitatori e gli utenti sono tenuti a mantenere comportamenti conformi all’ordine pubblico, alla pubblica decenza ed al buon costume. E’ vietato esercitare il nudismo, o comunque circolare o stazionare nudi all’aperto, anche in luogo appartato. E’ vietato circolare e sostare in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope.
Art. 13 – Danneggiamenti Fatte salve le sanzioni penali, è fatto divieto a chiunque di deteriorare, manomettere, imbrattare, o cagionare danno alle strutture pubbliche, ed in particolare agli arredi, alle attrezzature ed ai manufatti del Parco.
Art. 14 – Giochi pericolosi e molesti Sono vietati tutti i giochi e le attività potenzialmente pericolose per i frequentatori in relazione alle specifiche funzioni dell’area e quelli che possano causare rischio per la pubblica incolumità o pericolo di danno e/o deterioramento delle strutture del Parco. E’ vietato il tiro con l’arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang e ogni altro mezzo di tiro pericoloso; è altresì vietato l’esercizio del modellismo a motore ed il gioco del pallone in forma di squadre. E’ vietato portare entro il parco, lanciare, o depositare corpi incendiari o esplodenti o simili. E’ vietato il lancio dei sassi o di altri corpi potenzialmente contundenti.
Art. 15 – Transito di veicoli a motore E’ vietato il transito e l’accesso di ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori anche se condotti a mano e con il motore spento. Sono esclusi dal divieto: a) i mezzi motorizzati della Provincia per lo svolgimento dei propri compiti d’istituto; b) i mezzi motorizzati dei servizi di polizia, emergenza ed antincendio; c) i mezzi motorizzati permanentemente adibiti al trasporto di persone con difficoltà di deambulazione solo se munite dell’apposito distintivo rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza nonché di specifica autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Treviso; d) i mezzi motorizzati specificatamente autorizzati dalla Provincia di Treviso e muniti dell’apposito distintivo.
Art. 16 – Sosta e parcheggio Su tutta l’area del Parco è vietata la sosta e il parcheggio. E’ vietato sostare dinanzi agli ingressi carrai del Parco, agli altri accessi veicolari, pedonali e ciclistici. I motocicli ed i ciclomotori devono utilizzare gli appositi parcheggi, le biciclette non devono sostare sulle piste ciclabili, sui percorsi pedonali, nelle aree di stazionamento pedonale e sulle passerelle. Sono esclusi dal divieto:
Art. 17 – Parcheggi attrezzati I parcheggi gestiti dalla Provincia o da altri soggetti dalla stessa autorizzati sono aree di parco specificatamente destinate alla sosta temporanea dei mezzi motorizzati utilizzati dai visitatori del parco, collocati nell’ambito della zona omogenea C. Essi sono così regolamentati:
Art. 18 – Cautele nella conduzione dei veicoli I mezzi motorizzati autorizzati a transitare nella viabilità interna del Parco devono di norma percorrere, con scrupoloso rispetto dell’ambiente e dei fruitori del Parco, esclusivamente le strade, le carrarecce o le piste, nell’osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:
(Nota: in base agli screenshot forniti vi è un salto dalla pagina 4 alla pagina 7, riprendo dalla parte visibile dell’immagine).
Art. 36 – Attività venatoria In tutta l’area del Parco è vietata l’attività venatoria. L’attività di cattura di lepri ed altre specie di interesse venatorio nella ZRC “Storga” e l’attività di contenimento delle specie nocive rimangono subordinate alle modalità operative, gestionali e regolamentari emanate dalla Provincia.
Art. 37 – Tutela della fauna E’ vietato danneggiare, disturbare, molestare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere i loro ambienti, appropriarsi di animali rinvenuti morti, abbandonare o seppellire animali morti. Per la tutela della fauna minore (insetti, anfibi, molluschi) si osservano le disposizioni normative nazionali e regionali.
Art. 38 – Lancio di animali In tutta L’area del Parco è vietato introdurre specie animali senza la preventiva autorizzazione della Provincia, che ne verifica la compatibilità ambientale e l’eventuale pericolosità.
Art. 39 – Pascolo e transito di ovini In tutta l’area del Parco è vietato il pascolo brado o semibrado ed il transito di greggi di ovini e caprini.
Art. 40 – Sistema sanzionatorio L’inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento, qualora non abbiano rilevanza penale, ovvero sia sanzionata da norme di legge dello Stato o della Regione, è punita con la sanzione amministrativa. La Giunta Provinciale, entro 30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, provvede alla determinazione, in via generale e con cadenza biennale, per ciascuna specie e tipologia di contravvenzione la somma minima e massima della sanzione, anche per il conseguente pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art.16 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall’obbligo di risarcire i danni provocati dal suo comportamento. Gli agenti di vigilanza hanno la potestà di allontanare il trasgressore dal luogo in cui si è verificata la trasgressione.
Art. 41 – Vigilanza La Provincia provvede all’individuazione dei soggetti cui è delegata l’attività di vigilanza e controllo sul rispetto del presente Regolamento, in affiancamento dall’attività svolta dalla Vigilanza Provinciale Ittico-Venatoria e dagli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello Stato, della Regione, della Provincia e dei Comuni, ciascuno per quanto di propria competenza. Anche a tale fine, la Provincia può procedere alla costituzione di un Comitato di Gestione del Parco nel quale coinvolgere tutti i soggetti che a vario titolo svolgano attività o abbiano competenze rispetto L’area del Parco.
Art. 42 – Modifiche, aggiornamenti ed integrazioni al Regolamento In sede di prima applicazione, il presente Regolamento ha validità per 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dell’entrata in vigore dello stesso; eventuali modifiche, aggiornamenti ed integrazioni rimangono subordinate a specifica proposta, entro 6 (sei mesi) dal predetto termine, del competente Assessore, sentita la competente Commissione Consiliare.
Art. 43 – Entrata in vigore Il presente Regolamento, a seguito della formale approvazione da parte del Consiglio Provinciale, diventa esecutivo a decorrere dal 15′ giorno dalla pubblicazione dello stesso e della Deliberazione Consiliare di approvazione all’Albo Pretorio della Provincia e dei Comuni di Treviso e di Carbonera e sul sito web della Provincia di Treviso www.provincia.treviso.it